con l’entrata in vigore della così detta legge collegato ambientale (Legge n.221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore dal 2 febbraio 2016) per incentivare l’integrazione degli interessi ambientali nel settore degli appalti pubblici. Il fine della norma è quello di agevolare le imprese che godono di certificazioni legate all’ambiente.
Segnaliamo in particolare che l’art. 16 della Legge ha modificato l’art.75 del Codice dei contratti si prevedendo ulteriori casi di riduzione del massimale della provvisoria per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, Uni En Iso 14001, Ecolabel UE, in particolare:
- ulteriore riduzione del 30% della provvisoria e della definitiva in presenza di certificazione Emas o del 20% in presenza di certificazione Uni En Iso 14001. La riduzione è cumulabile con quella del 50% prevista in caso di certificazione del sistema di qualità (dal 70% all’80% di riduzione se applicate entrambe);
- per i soli servizi e forniture ulteriore riduzione del 20% della provvisoria in presenza di certificazione Ecolabel UE. La riduzione è cumulabile con quelle previste al punto precedente.
Le stesse percentuali di riduzione si applicano anche alla definitiva, perché l’ultimo comma dell’Art.113 rimanda al comma 7 dell’art. 75, che è il comma modificato.
Per le imprese che potranno certificarsi questo si trasformerà di un risparmio economico importante nella stipula delle polizze fideiussorie provvisorie e definitive (a seguito della riduzione dell’importo garantito) oltre ad una maggiore facilità nell’ottenere le garanzie.
I bandi emanati dopo il 2 febbraio devono contenere queste modifiche alla provvisoria.
per informazioni sulle certificazioni EMAS rimandiamo alla relativa pagina del sito del ministero dell’ambiente
per chi vuole approfondire riportiamo il testo di legge: Il nuovo articolo 75 del Codice degli Appalti (in blu le modifiche) Art. 75. (Garanzie a corredo dell’offerta)
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.