La circolare Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016 introduce delle novità sull’obbligo di avere a bordo del mezzo il certificato di assicurazione rca e di doverlo presentare su richiesta dell’autorità durante i controlli , pena una sanzione (ai sensi dell’art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S ). Con questa nuova circolare in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria , e possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo (ai sensi dell’art. 180, comma 8 , C.d.S.).
La circolare quindi prevede che d’ora in poi potrà bastare anche solo un certificato di assicurazione in formato digitale (sul telefono o sul tablet) o una stampa non originale del formato digitale stesso. Senza che il conducente possa essere sanzionato per mancato possesso dell’originale a bordo con invito all’esibizione presso un ufficio di polizia.
Resta necessario avere a bordo l’originale della carta verde se si va all’estero.
se vuoi approfondire puoi leggere l’intera Circolare Ministero dell’Interno:
Prot. n. 300/A/5931/16/106/15
Roma, 1 settembre 2016
OGGETTO: Esibizione del certificato di assicurazione circolare ministero interno(n_05931_del_01_09_2016-Esibiz_Certif_Ass_ne_formato_digitale-IVASSsensi dell’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015).
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