Per quali soggetti è obbligatorio assicurarsi contro i rischi catastrofali (sisma e alluvione) ? L’obbligo è previsto per tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese e anche per le imprese con sede legale all’estero ma presenti con organizzazione stabile sul territorio nazionale iscritte al Registro Imprese, sono quindi comprese tutte le aziende, imprese individuali, restano esclusi gli imprenditori agricoli ed i liberi professionisti.
Quali sono i beni per quale è previsto l’obbligo di essere assicurati per i rischi sisma e alluvione? ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), C.c. la normativa richiama una partita di bilancio che sostanzialmente ricomprende i seguenti beni
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
sono quindi ricompresi tutti i beni destinati alla produzione, restano esclusi altri beni come ad esempio gli autoveicoli, cellulari.
E’ necessario fare molta attenzione al non adempimento della norma in quanto è prevista una serie di sanzioni, riportiamo l’art. 1 – comma 102 – della Legge di Bilancio 2024 che recita: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”
Significa fra l’altro che l’eventuale mancata stipula della copertura assicurativa che rispetti i requisiti normativi determina l’esclusione dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazione di carattere finanziario a valere sulle risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

assicurazione catastrofali
Quale è la ratio della norma? Quale è la ragione della normativa di prevedere un obbligo assicurativo a carico delle imprese per i rischi catastrofali? Ci sono più fattori. Sicuramente quello di girare a carico delle imprese quello che è un costo importante precedentemente a carico dello Stato, che prevede molti miliardi di euro di fondi destinati alla ricostruzione a seguito di terremoti ed alluvioni. Ad esempio la sola alluvione dell’Emilia-Romagna nel 2023 ha comportato una stima di danni presentata dalla regione per 8,9 miliardi di euro.
Va sottolineato e ricordato che l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria alle imprese contro gli eventi estremi di sisma e alluvione è un allineamento verso altri Paesi europei come Francia, Germania, Austria e Spagna che già da tempo hanno in vigore questo sistema di copertura obbligatoria per le imprese contro i rischi derivanti da eventi naturali.
Altro fattore importante è quello di sopperire alla cronica sotto assicurazione delle imprese italiane. Manca una diffusa cultura assicurativa in molte PMI italiane, a differenza delle grandi imprese (dove la grande maggioranza ha scelto di assicurarsi con le garanzie terremoto e alluvione), si stima che (dati 2022) meno del 10% delle piccole imprese siano assicurate per i rischi estremi climatici. l’obbligo normativo darà una spinta alla diffusione della cultura assicurativa alle piccole imprese.
Quali sono le soluzione per assicurare i beni aziendali dai rischi catastrofali e contemporaneamente soddisfare i requisiti e condizioni? Azeta può farti la soluzione assicurativa stand alone , da affiancare alle eventuali tue coperture già esistenti per risolvere gli obblighi normativi e la necessità della gestione dei rischi aziendali , le conseguenze economiche e sociali che derivano da eventi come terremoti, alluvioni, frane o inondazioni sono devastanti per le aziende ed il tessuto sociale.
Non possiamo controllare gli eventi ma possiamo proteggerci dai rischi che questi comportano. Contattaci per approfondire l’argomento e trovare insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze, ti invieremo copia della normativa, elenco dei beni da assicurare, istruzioni operative per procedere
documentazione da cui partire:-copia del libro di cespiti e situazione di bilancio provvisoria al 31/12.
QUESTIONARIO ASSICURAZIONE CATASTROFALI cat nat NO LOGO
link alla normativa di riferimento decreto mef 18/25 attuativo gazzetta ufficiale
DOMANDE FREQUENTI
BENI AZIENDALI DI PROPRIETA’ ALTRUI (affitto, usufrutto, leasing, comodato d’uso) – Chi ha l’obbligo assicurativo del fabbricato nel caso di impresa che lavora in un edificio non di sua proprietà? di seguito riportiamo l’interpretazione prevalente al momento in cui scriviamo giorno di entrata in vigore della normativa. infatti la relazione illustrativa al Dm 18/2025 fa presente che in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre2024, n. 155 (cosiddetto “Decreto fiscale), è stato precisato che l’obbligo assicurativo per i catastrofali grava sui beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”, con ciò chiarendo che la copertura assicurativa comprende anche i casi in cui i i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore, come ad esempio l’affitto d’azienda e l’usufrutto d’azienda.
Ciò significa che se il proprietario del fabbricato (che sia tenuto o meno all’obbligo, quindi sia che un privato sia un’impresa) ha già una polizza a copertura di quel bene, l’imprenditore in affitto non sarà costretto ad avere una doppia copertura.
Ma se, per qualsiasi motivo, il proprietario non ha la copertura per il fabbricato, l’imprenditore affittuario è tenuto ad assicurare anche questa partita, stipulando una copertura (e pagare un premio) nell’interesse del proprietario. Si realizzerebbe così lo schema dell’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 del Codice civile).
Cosa si intende per ALLUVIONE, inondazione ed esondazione?
Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”. Cosa NON rientra nella definizione di alluvione/ inondazione/esondazione? Non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla
polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “la mareggiata, la marea, il maremoto, la penetrazione di acqua marina, la variazione della falda freatica, l’umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”. Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo” (FONTE GUIDA ANIA CAT NAT 2025/03)
Quali sono i limiti di indennizzo previsti dal decreto?
(a) per le imprese con somma assicurata fino a 1 milione di euro: il limite di indennizzo sarà pari alla somma assicurata, quindi il 100% del valore.
(b) per le imprese con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata;
(c) per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.
E’ prevista una percentuale di danno che resta a carico dell’assicurato? per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, la legge prevede l’applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile. Per le imprese con SOMMA ASSICURATA oltre 30 milioni di euro la percentuale di scoperto
sarà negoziata tra le parti.