Che cos’è una assicurazione Responsabilità Civile Professionale?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale è una assicurazione che protegge il patrimonio dei professionisti da eventuali richieste danni legate allo svolgimento della loro attività. Per la quasi totalità delle professione è obbligatoria come previsto dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012-, e garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.
In che modo ci protegge?
La polizza tutela il patrimonio del Libero Professionista dalle richieste danni di Terzi.
Dietro pagamento di un premio annuo, la compagnia assicurativa garantisce il professionista dalle richieste di risarcimento presentate da terze parti danneggiate a seguito di errori, negligenze od omissioni commesse dal professionista durante l’esercizio della sua attività.
Ecco una serie di aspetti della vita di un professionista che possono essere oggetto di una richiesta danni
danni patrimoniali
responsabilità civile contrattuale
colpa lieve e colpa grave
dolo dei dipendenti/collaboratori
violazione della privacy
sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errore del Libero Professionista
costi e spese legali
conduzione dello studio
perdita documenti
diffamazione e ingiuria
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Se non ti affidi a noi ti consigliamo di valutare se la polizza che sottoscrivi ha la clausola “continuous cover”
Retroattività della garanzia:
Ti invitiamo a valutare la retroattività della garanzia prestata quando stipuli una polizza professionale, normalmente è consigliata (salvo il caso di neo-professionisti) una retroattività di almeno 10 anni o illimitata. Ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n.13882 del 18/06/2014 ha sancito che il progettista tecnico risponde per 10 anni di eventuali vizi nell’esecuzione dei lavori edili privati. Essendo una responsabilità civile extracontrattuale, può essere fatta valere entro dieci anni dal compimento dell’opera, con il limite del termine di decadenza che la denuncia avvenga entro un anno dalla scoperta del vizio.
Bisogna considerare anche l’ Ultrattività/Postuma come garanzia:
Uno stralcio della legge di riferimento sopra citata.
Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione
1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
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