la cosiddetta “Continuous cover”, è un termine inglese, introdotto nel settore delle RC Professionali dalle polizze “all risk”.
Per le polizze senza tacito rinnovo, ogni rinnovo è un nuovo contratto distinto ed autonomo dal precedente e quindi senza quella “continuità” garantita invece in caso di operatività del tacito rinnovo. La clausola “continuous cover” (= copertura continua) ripristina questa continuità nelle polizze cosiddette “a scadenza”.
L’importanza della “continuità” deriva dal fatto che, alla stipula della polizza, l’assicurato è tenuto a dichiarare, oltre ai sinistri veri e propri, anche tutti i fatti o circostanze, di cui sia a conoscenza, oggettivamente e ragionevolmente suscettibili di originare una richiesta di risarcimento futura da parte di terzi e al fatto che, questo obbligo, ha rilevanza anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, e comunque normalmente tutte le polizze escludono espressamente dalla copertura le richieste di risarcimento che derivino da circostanze (con le caratteristiche sopra evidenziate) già note all’assicurato al momento della decorrenza della polizza.
La clausola “continuous cover” ha quindi la finalità di garantire, in assenza di tacito rinnovo, che siano in copertura anche quei sinistri che potranno sorgere in corso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note all’assicurato alla stipula di ogni nuovo contratto annuale.
Ovviamente l’operatività del “continuous cover” non è “assoluta” ma è strettamente subordinata al verificarsi di condizioni ben precise e sono proprio queste condizioni, diverse da polizza a polizza, che è opportuno valutare attentamente per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”.
La condizione fondamentale e ineliminabile (e quindi presente in ogni polizza) è che la mancata segnalazione della circostanza in fase di stipula non sia dovuta a intenzioni dolose e quindi che l’assicurato fosse in buona fede nel ritenere che quella circostanza non avrebbe generato un sinistro.
Di conseguenza, se in corso di gestione del sinistro, dovessero invece emergere documenti a dimostrazione del fatto che l’Assicurato avesse già avuto conoscenza dell’intenzione di terzi di agire per far valere il proprio diritto al risarcimento relativamente a quella circostanza di danno, allora nemmeno la clausola continuous cover servirebbe a garantire la copertura del sinistro.
Altra condizione fondamentale, anche se con leggere diversità di formulazione da polizza a polizza, perchè la clausola continuous cover possa essere operativa serve che vi sia comunque copertura continuativa con la stessa compagnia anche se senza tacito rinnovo.
Alcune polizze prevedono poi che il continuous cover sia operativo solo nel caso in cui la richiesta di risarcimento scaturita dalla circostanza non segnalata rientri nella copertura prevista sia dalla polizza in corso al momento dell’apertura del sinistro, sia dalla polizza che era in essere nel momento in cui l’Assicurato ha avuto effettiva conoscenza della circostanza stessa, oppure può essere previsto che si applichino le caratteristiche di copertura più restrittive tra le due suddette polizze.
Questa condizione è posta a garanzia che la mancata segnalazione non sia dovuta al fatto che, nel caso la circostanza fosse stata denunciata a tempo debito, non sarebbe rientrata nella copertura della polizza o sarebbe stata soggetta a caratteristiche di copertura meno performanti e quindi “a prova” della buona fede dell’assicurato.
Occorre infine segnalare che, in alcune polizze, la clausola “continuous cover” è a libera scelta dell’assicurato e quindi generalmente consigliabile che l’assicurato scelga di inserirla nella polizza se rinnova con le stesse condizioni di polizza o migliorative.