Gli enti pubblici possono anticipare agli appaltatori che eseguono lavori per appalti pubblici un’anticipazione del prezzo fino al venti percento dell’importo contrattuale, ma solo per le gare avviate entro la fine del 2015, nell’anno precedente era del 10%. Questo è previsto Nel così detto decreto Milleproroghe (entrato in vigore nei primi mesi del 2015) con la possibilità di utilizzo dell’anticipazione del prezzo, prevista come soluzione derogatoria dall’articolo 26-ter della legge 89/2013 (che prevedeva il 10% di anticipo vedi testo dell’articolo alla fine dell’articolo).
La presente novità normativa è valida sino al 31 dicembre 2016. Il fine della norma è quello di consentire un superamento della situazione di crisi di liquidità di molte imprese impegnate in appalti pubblici di lavori, la disposizione prevede anche (comma 3-bis) che nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e il 31 dicembre di quest’anno, per le gare bandite e le procedure di affidamento comunque avviate sia possibile utilizzare l’istituto per un dimensionamento doppio di quello già previsto nella norma derogatoria. L’anticipazione è regolata dall’art. 26-ter della legge 89/2013, per cui deve essere pubblicizzata negli atti della gara o della procedura di affidamento.
In sostanza secondo la nostra interpretazione l’anticipo pieno del 20% è possibile per i bandi emanati ed eseguiti completamente nel 2015. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla somma dell’importo sui pagamenti effettuati/previsti nel corso del primo anno contabile.
L’anticipazione non si applica solo alle procedure ad evidenza pubblica, ma anche quelle negoziate gestite con gara informale. Nel 2016, invece, l’anticipazione tornerà ad essere possibile solo per il 10% del valore contrattuale. L‘articolo 124 del regolamento attuativo del Codice prevede infatti che l’erogazione dell’anticipazione sia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o fideiussione assicurativa di importo pari all’anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, il tasso di interesse applicato nel 2015 è dello 0,5%). L’articolo 140 prevede invece che le amministrazioni eroghino all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista. Il beneficiario decade però dall’anticipazione se non viene rispettato il cronoprogramma ed i tempi di esecuzione previsti.
testo articolo Art. 26-ter. della Legge 9 agosto 2013 n. 98 Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile