L’art. 39 Decreto Legge N. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa G.U. N. 144 del 24 giugno 2014) ha modificato la vigente normativa in materia di sanzioni pecuniarie e fideiussioni provvisorie per la partecipazioni ad appalti pubblici
L’articolo prevede che la fideiussione provvisoria garantisca il pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria dovuta alla mancanza, all’incompletezza e ad ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente (anche prodotte da soggetti terzi). La sanzione è stabilita nel bando di gara in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque per un capitale non superiore a 50.000 euro.
La sanzione pecuniaria è dovuta dal concorrente per il fatto di aver presentato documentazione carente, indipendentemente dal fatto che lo stesso la integri nei termini concessi dalla stazione appaltante, evitando quindi l’esclusione dalla gara.
il testo di legge per chi volesse approfondire:
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)
Art. 39
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché’ siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne’ applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne’per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.