Convenzione avvocato rc professionale
La Nostra organizzazione effettua un trattamento privileggiato le seguenti categorie :
AVVOCATI (polizza RC Professionale )
Assicurati: L’Avvocato – anche in veste di Curatore, Liquidatore, Commissario, Sindaco, Revisore dei Conti, Membro O.d. V. – e tutti i suoi collaboratori.
Ecco alcuni aspetti della polizza Rc professionale da noi proposta:
Sono assicurate tutte le attività consentite dalla legge e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione
Forma contrattuale: Claims Made che garantisce richieste di risarcimento/circostanze notificate per la prima volta durante il periodo di assicurazione
Retroattività a scelta del contraente da due anni ad illimitata
possibile estensione di garanzia per Rc conduzione dello studio fino a un massimale di 500.000€
possibile estensione RCO per eventuali dipendenti
Codice privacy COMPRESO
Perdita documenti COMPRESA
possibile estensione per attività di Sindaco/Revisore dei conti/Membro O.d.V.
Franchigia ridotta senza scoperto
CALCOLA UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
PER CHI VUOLE APPROFONDIRE
Che cos’è una assicurazione Responsabilità Civile Professionale?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale è una assicurazione che protegge il patrimonio dei professionisti da eventuali richieste danni legate allo svolgimento della loro attività. Per la quasi totalità delle professione è obbligatoria come previsto dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012-, e garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.
In che modo ci protegge?
La polizza tutela il patrimonio del Libero Professionista dalle richieste danni di Terzi.
Dietro pagamento di un premio annuo, la compagnia assicurativa garantisce il professionista dalle richieste di risarcimento presentate da terze parti danneggiate a seguito di errori, negligenze od omissioni commesse dal professionista durante l’esercizio della sua attività.
Ecco una serie di aspetti della vita di un professionista che possono essere oggetto di una richiesta danni
danni patrimoniali
responsabilità civile contrattuale
colpa lieve e colpa grave
dolo dei dipendenti/collaboratori
violazione della privacy
sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errore del Libero Professionista
costi e spese legali
conduzione dello studio
perdita documenti
diffamazione e ingiuria
Con Assicuriamo.com assicurare la tua professione è divertente e conveniente.
Regalati la tranquillità che può darti la copertura di una polizza di Responsabilità Civile Professionale su misura per la tua attività.
Abbiamo selezionato per te i migliori partner presenti sul mercato: tra i quali i Lloyd’s che sono i più grandi assicuratori del mondo e una delle realtà assicurative più solide e di comprovata esperienza.
Grazie alla nostra comparazione e valutazione le polizze assicurative che ti offriamo per la Responsabilità Civile Professionale garantiscono il prezzo migliore, insieme ai livelli più elevati di affidabilità e sicurezza. Per ogni professione ti proponiamo abbiamo valutato condizioni e prezzo per darti la polizza più conveniente disponibile.
Se non ti affidi a noi ti consigliamo di valutare se la polizza che sottoscrivi ha la clausola “continuous cover”
Uno stralcio della legge di riferimento sopra citata.
Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione
1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.