Spesso le imprese che hanno eseguito un appalto pubblico di fornitura e/o servizi sono in difficoltà ad ottenere lo svincolo della cauzione definitiva fornita a garanzia dell’esecuzione dell’appalto stesso. La compagnia fino a quando ha non c’è lo svincolo formale è obbligata a continuare a garantire, (paga addirittura le tasse anche se non ha incassato il premio).
La modalità dello svincolo è prevista per legge (D.lgs 50/2016 e s.m.i.), richiamata anche nello schema tipo della cauzione definitiva (vedi art. 4 del C.G.A.). Il modo più semplice per liberarsi dall’obbligo di rinnovare la polizza è quello di ottenere una comunicazione scritta da parte dell’ente che la fideiussione può ritenersi svincolata.
Nel caso l’ente non risponda è possibile svincolare la fideiussione dimostrando l’impossibilità della ditta di ottenere comunicazione di svincolo formale da parte dell’ente? Si, ma solo instaurando un contenzioso da parte della ditta nei confronti dell’ente .
Il collaudo e/o verifica di conformità è regolato dal codice degl’appalti dove sono definiti anche i termini entro cui deve essere fatto, se si superano questi termini si può instaurare il contenzioso
Art. 102 (Collaudo ((e verifica di conformita’)))
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al ((direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture)).
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto ((delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali)). ((Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto)).
3. Il collaudo finale ((o la verifica di conformità)) deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ((o delle prestazioni)), salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell’opera ((o delle prestazioni)) da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ((o il certificato di verifica di conformità)) ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel caso si instauri un contenzioso si può arrivare anche a valutare di chiedere le eventuali somme dei premi pagati relative ai rinnovi della cauzione definitiva se appunto si dimostra che sono stati pagati a lavori terminati per ritardi nella risposta da parte dell’ente, (sulla base del riferimento normativo articolo 48, primo comma, del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia).